Anche quest’anno hai la possibiltà di rinnovare le finestre, gli oscuranti e le schermature solari della tua abitazione o di altre unità immobiliari non abitative usufruendo del BONUS INFISSI, ottenendo una detrazione fiscale del 50%. Il bonus è stato prorogato al 31 dicembre 2021 con la legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021).
Per il 2020 e il 2021 è stata introdotta la possibilità di cedere la detrazione ad un soggetto terzo ottenendo il rimborso immediato anzichè portarla in detrazione in 10 rate annuali. Cerchiamo di capirne di più.

ECOBONUS (RISPARMIO ENERGETICO) Legge 296/2006 – 50%
INTERVENTI AMMESSI
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Nella specifica fattispecie che si vuole trattare:
1.SOSTITUZIONE FINESTRE E INFISSI comprensivo di chiusure oscuranti se sostituiti contestualmente alla finestra
2.SOSTITUZIONE SOLI VETRI comprensivo di chiusure oscuranti se sostituiti contestualmente alla finestra o al vetro
3.SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
- Che hanno determinato miglioramento della trasmittanza termica rispetto alle finestre /portoncino prima esistenti
- Che hanno trasmittanza termica inferiore o uguale ai valori limite stabiliti in base alla zona climatica in cui è ubicato l’immobile (tabella E DL 6/8/2020 –Gazzetta Uff 246 del 5/10/2020)
- Che delimitano un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati
- Nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, di sicurezza
Se i vecchi infissi sono già conformi agli indici di trasmittanza richiesti, per fruire dell’agevolazione è necessario che i nuovi infissi abbiano indici di trasmittanza termica ulteriormente ridotta.
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI
di cui all’allegato M Dlg 311/2006
- Montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti (non liberamente smontabili) e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata
- A protezione di una superficie vetrata, mobili e “tecniche” (non semplice arredo)
- Con orientamento da est a ovest passando per sud (esclusi nord, nord-est e nord-ovest) per le schermature solari
- Con qualsiasi orientamento per le chiusure oscuranti
- Con un valore di trasmissione solare totale GTOT accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35
- Nel caso di sostituzione di chiusure oscuranti devono possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente chiusura oscurante affinchè venga conseguito un risparmio energetico
- Devono possedere una marcatura CE
- Nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, di sicurezza
SU QUALI IMMOBILI
Su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale), quindi abitazioni, uffici, negozi, etc. purchè:
- esistenti sul territorio dello Stato
- censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento
- dotati di “impianto termico”
Alcuni casi particolari:
Ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’articolo 3, lettera d),del DPR n. 380 del 2001): OK detrazione.
Demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente: Sarà necessario verificare il titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Se nuova costruzione non spetta la detrazione. Se Ristrutturazione spetta la detrazione.
Demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente: OK detrazione.
Ampliamento dell’edificio esistente, senza demolizione: OK detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente.
NON si possono applicare incentivi dove non c’è Conformità edilizia ed urbanistica
Il contrasto deve riguardare violazioni di:
- Altezza;
- Distacchi;
- Cubatura;
- superficie coperta;
che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. (indicazioni di massima che vanno verificate con tecnico).

soggetti beneficiari della detrazione
Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto d’intervento e che sostengono la spesa (soggetti a Irpef e Ires)
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- Le associazioni tra professionisti
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche, purchè sostengano la spesa:
− proprietari o nudi proprietari;
− titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
− soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
− detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
– familiari conviventi;(coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
− coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
− conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
− promissario acquirente.
spese ammesse alla detrazione
Oltre alle spese specifiche dell’intervento (fornitura e posa in opera) sono
ammesse alla detrazione anche:
- Le spese sostenute per prestazioni professionali necessarie (es. pratiche tecnico amministrative, direzione lavori etc.)
- Chiusure oscuranti (scuri, persiane, avvolgibili) e cassonetti solidali con l’infisso, se sostituiti contestualmente alla finestra o al vetro (le chiusure oscuranti non sostituite contestualmente alla finestra o al vetro possono essere incluse nello specifica detrazione “Schermature solari”).
- Le spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.
- L’iva quando non detraibile (es. privato)
Le spese sono ammesse
- Nel rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento (senza asseverazione vedi tabella allegato I DL 6/8/2020) . Detti massimali di costo si considerano al netto di iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera.
- Si può sempre decidere di fare asseverazione di un tecnico e adottare altri metodi per il calcolo dei massimali di costo
- Nel limite della detrazione consentita
misura dell’agevolazione
finestre e infissi
- 50%
- Massimo detrazione per unità immobiliare euro 60.000
- Quindi totale spesa massima euro 120.000
N.B. da intendersi complessivamente per interventi di coibentazione strutture opache verticali e orizzontali eseguiti sulla stessa unità
Schermature Solari (e chiusure oscuranti)
- 50%
- Massimo detrazione per unità immobiliare euro 60.000
- Quindi totale spesa massima euro 120.000
Per entrambi le categorie se trattasi di mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile si tiene conto nel computo del massimale di tutte le spese detratte nel corso dell’intervento.
I massimali di cui sopra vanno calcolati nel rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento (senza asseverazione vedi tabella allegato I DL 6/8/2020)
UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE – 10 ANNI
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo
- va detratta nella dichiarazione dei redditi a partire dalla dichiarazione riferita a:
– all’anno del pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
La detrazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
– all’anno di competenza dei lavori, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)
- l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
- la somma eventualmente eccedente l’imposta annuale non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi, nè chiesta a rimborso (si perde la quota eccedente)
ADEMPIMENTI : Come fare i pagamenti
Per fruire della detrazione i contribuenti non titolari di reddito di impresa (Privati) devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
DETRAZIONE SPETTANTE CON CRITERIO DI CASSA
IL BONIFICO “PARLANTE” deve contenere
- la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento
- numero e data fattura
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (es. imposta di bollo, diritti per concessioni) possono essere assolte con altre modalità.
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
DETRAZIONE SPETTANTE CON CRITERIO DI COMPETENZA
CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
Per gli anni 2020 e 2021 in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori e/o a fine lavori per
- un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) di importo massimo pari alla detrazione spettante
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione
Adempimenti per la CESSIONE DEL CREDITO previo accordo con il soggetto che acquista il credito:
- Comunicazione di cessione del credito ad Agenzia Entrate da inviare telematicamente direttamente con Spid o credenziali Fiscoonline o attraverso un intermediario (caf, commercialista)
- entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto con l’indicazione delle motivazioni
- La comunicazione può essere annullata o sostituita con una nuova entro il quinto giorno del mese successivo al primo invio
Il termine per esercitare l’opzione e inviare telematicamente la comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni per avere diritto alla detrazione.
L’opzione per la cessione del credito può essere esercitata anche successivamente nel corso dei 10 anni per le rate residue non fruite.
Il termine per esercitare l’opzione e inviare telematicamente la Comunicazione ad Agenzia delle entrate è il 16 marzo dell’anno di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe dovuta indicare la prima rata ceduta
La responsabilità per il diritto alla detrazione e per la misura della stessa resta in capo al cedente.
Il soggetto che acquista il credito è responsabile solo per l’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto.
ALTRI ADEMPIMENTI
- Nel caso in cui gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile, non proprietario, va acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori
- Ottenere le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
- Nel caso non sia previsto alcun adempimento amministrativo predisporre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
- Trasmissione all’Enea entro 90 giorni dal fine lavori dei dati relativi a all’intervento (da compilare e inviare on line dal sito detrazionifiscali.enea.it
- Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi
- conservazione di tutta la documentazione
(Fatture, certificazione attestante rispetto dei requisiti di trasmittanza degli infissi o i requisiti Gtot delle schermature solari, schede tecniche di prodotto e marcatura CE, bonifico eseguito, comunicazione Enea con relativo CPID di avvenuto invio, autorizzazioni amministrative se esistenti o autodichiarazione di cui sopra, etc)
- Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio.