Anche quest’anno, grazie alla proroga approvata con la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), fino al 31 dicembre 2021 hai la possibilità di rinnovare gli infissi esterni ed interni, gli oscuranti, il portoncino d’ingresso ed altri elementi della tua abitazione usufruendo del BONUS CASA (ristrutturazione), ottenendo una detrazione fiscale del 50%.
Per il 2020 e il 2021 è stata introdotta la possibilità di cedere la detrazione ad un soggetto terzo ottenendo il rimborso immediato anzichè portarla in detrazione in 10 rate annuali. Cerchiamo di capirne di più.

BONUS CASA (Ristrutturazione) art.16 bis dpr 917/86 – 50%
INTERVENTI AMMESSI
- Interventi sulle singole unità immobiliari Lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia Dpr 380/2001
– lavori di manutenzione straordinaria
– restauro e risanamento conservativo
– ristrutturazione
- Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali come sopra oltre
alle manutenzioni ordinarie lett. A dell’articolo 3 del Testo Unico
dell’edilizia - Interventi su immobili danneggiati da calamità
- Acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi per la prevenzione degli illeciti (ad esempio installazione di
cancellate e recinzioni, grate sulle finestre, porte blindate, sistemi di
allarme e videosorveglianza, vetri antisfondamento, casseforti,
sostituzione di serrature) - Cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico
- Interventi per il risparmio energetico, con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia - Adozione di misure antisismiche
- Bonifica dell’amianto
- Interventi anti-infortunio ( es.sostituzione di tubi o altre parti di
impianti, l’installazione di corrimano, vetri antinfortunio e rilevatori
di gas)
Nella specifica fattispecie che si vuole trattare possono rientrare tra gli interventi ammessi:
- finestre, porte finestre, vetrate
- Oscuri in legno e schermature , persiane
- Porte interne
- battiscopa
- portoncini di ingresso
- porta blindata
- corrimano scale
- scale
SU QUALI IMMOBILI
Immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
- esistenti sul territorio dello Stato
- censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento
– singole unità immobiliari residenziali
– parti comuni di edifici residenziali
– tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale
Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale
alcuni casi particolari
Condomini : Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nel condominio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Circolare 24.02.1998 n. 57, par. 3.2)
Ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’articolo 3, lettera d),del DPR n. 380 del 2001): OK detrazione
Demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente: Alla luce delle modifiche apportate nel 2020 al testo unico edilizia sarà necessario verificare il titolo abilitativo: Se nuova costruzione no detrazione; se Ristrutturazione Ok detrazione
Demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente: OK detrazione
Ampliamento dell’edificio esistente, senza demolizione: OK detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente
NON si possono applicare incentivi dove non c’è Conformità edilizia ed urbanistica
Il contrasto deve riguardare violazioni di:
- Altezza
- Distacchi
- Cubatura
- superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione (indicazioni di massima che vanno verificate con tecnico).

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE
- Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato
- che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento
- che sostengono la spesa
Tali soggetti sono:
−proprietari o nudi proprietari
−titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
−soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
−imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3)
−soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
−detentori (locatari, comodatari)
−familiari conviventi (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
−coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge −conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016
−futuro acquirente
SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
Oltre alle spese specifiche dell’intervento sono ammesse alla detrazione anche
- le spese sostenute per prestazioni professionali necessarie (es progettazione, pratiche tecnico amministrative, direzione lavori etc.)
- bolli e diritti per ottenere le concessioni, oneri di urbanizzazione
- le spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento
- l’iva quando non detraibile (es. privato)
Le spese sono ammesse nel limite della spesa complessiva consentita
MISURA DELL’ AGEVOLAZIONE
- 50%
- massimo di spesa 96.000 euro per unità immobiliare
- quindi massimo detrazione 48.000
Se trattasi di mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile si tiene conto nel computo del massimale di tutte le spese detratte nel corso dell’intervento.
Questo vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (96.000 euro) (circolare 17/E 2015)
Quando gli interventi sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo
- va detratta nella dichiarazione dei redditi a partire dalla dichiarazione riferita all’anno del pagamento (criterio di cassa). La detrazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4)
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore del condominio a condizione che il singolo versi la sua rata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
- l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
- la somma eventualmente eccedente l’imposta annuale non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi, nè chiesta a rimborso (si perde la quota eccedente)
ADEMPIMENTI: Come fare i pagamenti
Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante apposito bonifico bancario o postale
IL BONIFICO “PARLANTE” deve contenere
- la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (es. imposta di bollo, diritti per concessioni) possono essere assolte con altre modalità.
CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
Per gli anni 2020 e 2021 in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori e/o a fine lavori per
- un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) di importo massimo pari alla detrazione spettante
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione

Adempimenti per la CESSIONE DEL CREDITO
- Accordo con il soggetto che acquista il credito
- Comunicazione di cessione del credito ad Agenzia Entrate da inviare telematicamente direttamente con Spid o credenziali Fiscoonline o attraverso un intermediario (es. caf, commercialista)
- entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto con l’indicazione delle motivazioni
- La comunicazione può essere annullata o sostituita con una nuova entro il quinto giorno del mese successivo al primo invio
Il termine per esercitare l’opzione e inviare telematicamente la comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni per avere diritto alla detrazione.
L’opzione per la cessione del credito può essere esercitata anche successivamente nel corso dei 10 anni per le rate residue non fruite.
Il termine per esercitare l’opzione e inviare telematicamente la Comunicazione ad Agenzia delle entrate è il 16 marzo dell’anno di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe dovuta indicare la prima rata ceduta
La responsabilità per il diritto alla detrazione e per la misura della stessa resta in capo al cedente.
Il soggetto che acquista il credito è responsabile solo per l’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto.
ALTRI ADEMPIMENTI
- Nel caso in cui gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile, non proprietario, va acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori
- Ottenere le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
- Nel caso non sia previsto alcun adempimento amministrativo predisporre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
- Trasmissione Comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal fine lavori dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico (finestre e infissi. Non è previsto per schermature solari) da compilare e inviare on line dal sito dell’Enea (detrazionifiscali.enea.it)
- Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione di tutta la documentazione (Fatture, certificazione attestante rispetto dei requisiti di trasmittanza degli infissi, schede tecniche di prodotto e marcatura CE, bonifico eseguito, comunicazione Enea con relativo CPID di avvenuto invio, autorizzazioni amministrative se esistenti o autodichiarazione di cui sopra)
- Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio