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Guida Superbonus 110%

SUPERBONUS 110% Decreto Rilancio DL 34/2020 - Focus per finestre e infissi, schermature solari aggiornato con la Legge di bilancio 2021 - Legge 178/2020

Hai la possibilità di rinnovare le finestre, gli oscuranti  e le schermature solari della tua abitazione usufruendo  del  SUPERBONUS   introdotto dal DL 34/2020, cosidetto Decreto Rilancio, ottenendo una detrazione fiscale del 110%, a patto che siano rispettate determinati requisiti e condizioni.

Rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021 con la Legge di Bilancio 2021, Legge 178/2020, sono stati prorogati i termini per poter usufruire della detrazione agli interventi effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per IACP proroga al 31 dicembre 2022 con possibilità di detrarre le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 31 dicembre 2022.

 

Una importante novità introdotta dal citato Decreto Rilancio è la possibilità di optare per la cessione della detrazione spettante a terzi, in alternativa alla fruizione diretta nella propria dichiarazione dei redditi in 5 anni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in 4 anni per le spese sostenute nel 2022. Questo significa che le spese sostenute verrebbero rimborsate dal terzo soggetto dopo aver eseguito i lavori e sostenute le spese ed aver espletato agli adempimenti richiesti. 

Il Legislatore ha previsto una detrazione di 110 euro a fronte di spese sostenute per 100 euro proprio per consentire con il plus di 10 punti di pagare il “prezzo” che il soggetto terzo richiederà per acquisire il credito d’imposta.

 

E’ stata anche introdotta la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori di beni e servizi ( sconto in fattura)  a fronte della cessione del credito d’imposta agli stessi.

 

Cerchiamo di capirne di più.

SUPERBONUS – DL 34/2020 – 110%

INTERVENTI AMMESSI

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal  Decreto Rilancio  (DL 34/2020) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute nei periodi sopra indicati, per specifici interventi purchè

  • vengano rispettati REQUISITI MINIMI previsti
  • assicurino, anche congiuntamente con gli interventi trainati IL MIGLIORAMENTO DI 2 CLASSI ENERGETICHE o della classe energetica più alta  (salvo casi particolari)

INTERVENTI TRAINANTI  

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (precisazione introdotta dalla Legge 178/2020)
  • Parti comuni di edifici: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione
  • Edifici unifamiliari e unità autonome: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione

INTERVENTI TRAINATI

Interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali trainanti  o di riduzione del rischio sismico a condizione che le spese per l’intervento trainato siano sostenute nel periodo di  vigenza dell’agevolazione Superbonus nonchè nel periodo compreso tra l’inizio e la fine lavori dei relativi interventi trainanti.

  • interventi di efficientamento energetico(DL 63/2013)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici (+ sistemi di accumulo)
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • Eliminazione delle barriere architettoniche  negli edifici effettuati in favore di  portatori di handicap e persone di età superiore ai 65  anni (novità introdotta dalla Legge 178/2020)

Oltre agli interventi trainanti principali sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche interventi di riduzione del rischio sismico con propri requisiti e  che possono trainare la installazione di impianti solari fotovoltaici (+sistemi di accumulo).

Nel caso di  immobili sottoposti a tutela disciplinata dal codice dei beni culturali e del paesaggio  o nel caso in cui gli interventi trainanti  sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la  detrazione del  110% si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, purchè sia rispettato il miglioramento delle classi energetiche.

Nella specifica fattispecie che si vuole trattare  diventano TRAINATI , e  beneficiano della detrazione al 110%, alle condizioni di cui sopra

  • SOSTITUZIONE FINESTRE E INFISSI (comprensivo di chiusure oscuranti se sostituite contestualmente)
  • SOSTITUZIONE SOLI VETRI (comprensivo di chiusure oscuranti se sostituite contestualmente)
  •  SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO
  • INSTALLAZIONE SCHERMATURE SOLARI di cui all’allegato M Dlgs  311/2006

 

Devono essere rispettati i requisiti previsti per l’ecobonus.

SU QUALI IMMOBILI

Si può fruire della detrazione per interventi trainanti e trainati per interventi eseguiti su

  • parti comuni di edifici residenziali in  condominio (più di una unità possedute da almeno 2 soggetti)
  • parti comuni di edifici residenziali in condominio composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e possedute da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche (novità introdotta dalla Legge 178/2020). 
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (es., villette a schiera). Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale (precisazione introdotta dalla Legge 178/2020)

In un condominio  che esegue i lavori Trainanti  sulle parti comuni:

  • diritto alla detrazione 110% per interventi trainati  eseguiti sulle singole unità residenziali (appartamento ) e relative pertinenze 
  • diritto alla sola detrazione per gli interventi trainanti e trainati eseguiti sulle parti comuni per le   unità immobiliari NON residenziali (ufficio, negozio, laboratorio) e relative pertinenze esistenti all’interno di edifici in condominio con PIU’ del 50% residenziale. Non possono pertanto fruire della detrazione maggiorata per gli interventi trainati propri. 
  • Non possono fruire di alcuna detrazione maggiorata, nè per interventi trainanti e trainati sulle parti comuni, nè per interventi trainati propri, le unità immobiliari NON residenziali (ufficio, negozio, laboratorio) e relative pertinenze esistenti all’interno di edifici in condominio con MENO del 50% residenziale.
  • diritto alla sola detrazione  per gli interventi trainanti e trainati eseguiti sulle parti comuni per le   unità immobiliari e relative pertinenze categorie catastale A1 (abitazioni signorili) esistenti all’interno di edifici in condominio.  Non possono pertanto fruire della detrazione maggiorata per gli interventi trainati propri. 

Nessuna detrazione maggiorata, nè per interventi trainanti e trainati sulle parti comuni, nè per interventi trainati propri, per edifici composti da più di 4 unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche. 

Sono comunque escluse le categorie catastale A1 (abitazioni signorili) A8(ville) e A9 (castelli). Per A1 spetta  per gli interventi sulle  parti comuni di condomini.

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria “Ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo , comma , lett.  d) del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

NON si possono applicare incentivi dove non c’è Conformità edilizia ed urbanistica .

Il contrasto deve riguardare violazioni di:

  • Altezza;
  • Distacchi;
  • Cubatura;
  • superficie coperta;

che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione (indicazioni di massima che vanno verificate con tecnico).

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

 Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti  Ires (società)  rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi  effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

I contribuenti persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni, possono beneficiare della detrazione per interventi realizzati su massimo 2 unità immobiliari.

Resta ferma la possibilità di detrarre senza alcun limite numerico  gli interventi realizzati sulle parti comuni di condomini.

Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni rientrano tra i beneficiari limitatamente agli interventi realizzati su un numero massimo di 2 unità diverse da quelle utilizzate per lo svolgimento dell’attività (diversi quindi da quelli strumentali, oggetto dell’attività, patrimoniali appartenenti all’impresa).

Resta fermo  il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano tra quelli sopra esclusi.

Il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (es.soggetto non residente fiscalmente in Italia che sostiene le spese su un immobile detenuto in locazione).

Si precisa comunque che la detrazione spetta  anche al  soggetto senza redditi imponibili che possieda l’ unità immobiliare oggetto dell’intervento.

I soggetti beneficiari devono sostenere le spese e possedere o detenere l’unità immobiliare quali:

  •  proprietari o nudi proprietari
  •  titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  •  locatari (anche locazione finanziaria),  comodatari. Il contratto di locazione o comodato deve essere regolarmente registrato
  • familiari conviventi del possessore o detentore (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla Legge 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, conviventi di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016;
  •  futuro acquirente.

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

Oltre alle spese specifiche dell’intervento sono ammesse alla detrazione anche

  • le spese sostenute per prestazioni professionali necessarie (asseverazione, attestazioni, ape, pratiche tecnico amministrative, direzione lavori , visto di conformità.)
  • Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
  • l’iva quando non detraibile (es. privato)

Nota bene:

  • Le spese per gli interventi TRAINATI devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione Superbonus  nonché nel periodo compreso  tra l’inizio e la fine lavori dei relativi interventi TRAINANTI
  • Le spese sono ammesse  nel rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento determinati in sede di asseverazione da parte di tecnico abilitato. 

MISURA DELL’ AGEVOLAZIONE

  • 110% della spesa o della detrazione 

I limiti ammessi variano in funzione della tipologia di intervento e di edificio  (vedi allegato B – Tabella di sintesi degli interventi al DL 06/02/2020  pubblicato in GU 246 del 5/10/2020)

Con riferimento agli interventi che qui si vogliono trattare la MISURA  DELL’AGEVOLAZIONE è la seguente:

finestre e infissi

  • 110%
  • massimo detrazione per unità immobiliare euro 60.000
  • quindi totale spesa  massima  euro 54.545,00

N.B. da intendersi complessivamente per interventi di coibentazione strutture opache verticali e orizzontali eseguiti come interventi trainati sulla stessa unità

Schermature Solari 

  • 110%
  • massimo detrazione per unità immobiliare euro 60.000
  • quindi totale spesa  massima euro  54.545,00

 

Tutti i  massimali di cui sopra vanno calcolati nel rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento determinati in sede di asseverazione da parte di tecnico abilitato.

UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE

  • va ripartita in 5 rate annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in 4 rate annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022.
  • va detratta nella dichiarazione dei redditi a partire dalla dichiarazione riferita al 2020 o al 2021 o al 2022 come segue:

anno del pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali

periodo di imposta di imputazione delle spese,  indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)

  • per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni, anno del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
  • l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
  • la somma eventualmente eccedente l’imposta annuale non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi, nè chiesta a rimborso (si perde la quota eccedente)

ADEMPIMENTI: Come fare i pagamenti 

Per fruire della detrazione è necessario effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale

Questo obbligo non riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa e IACP.

IL “BONIFICO “PARLANTE” deve contenere

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento
  • numero e data fattura

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (es. imposta di bollo, diritti per concessioni) possono essere assolte con altre modalità.

CESSIONE  DEL CREDITO / SCONTO IN FATTURA

 

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare in relazione a massimo 2 stati di avanzamento lavori che devono riferirsi ciascuno  ad almeno il 30% dell’intervento e/o al fine lavori per 

  • un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) di importo massimo non superiore al corrispettivo dovuto
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti(persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Adempimenti per CESSIONE DEL CREDITO

  •  accordo con il soggetto che acquista il credito
  • Trasmissione da parte del Tecnico asseveratore della prevista Comunicazione e relativi allegati  ad Enea per il Sal o per fine lavori
  • A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte di Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione ottenimento VISTO DI CONFORMITA’  da parte di soggetto abilitato (es. caf, commercialista)
  • Invio telematico della Comunicazione di cessione del credito ad  Agenzia Entrate solo da parte del soggetto che rilascia il visto di conformita’. Nelcaso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici la comunicazione può essere inviata anche dall’amministratore del condominio direttamente o tramite intermediari autorizzati.
  • Entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto con l’indicazione delle motivazioni.

La comunicazione può essere annullata o sostituita con una nuova entro il quinto giorno del mese successivo al primo invio.

Il termine per esercitare l’opzione e inviare la comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello  in cui si verificano le condizioni per avere diritto alla detrazione.

L’opzione per la cessione del credito può essere esercitata anche successivamente  nel corso dei 5 o 4 anni  per le rate residue non fruite:

  • Va richiesto visto di conformità.
  • Il termine per esercitare l’opzione e inviare telematicamente la Comunicazione ad  Agenzia delle entrate è il 16 marzo dell’anno di scadenza della presentazione della dichiarazione dei  redditi in cui si sarebbe dovuta indicare la prima rata ceduta. Va inviata da parte del soggetto che rilascia il  visto di conformità.

La responsabilità per il diritto alla detrazione e per la misura della stessa resta in capo al cedente.

Il soggetto che acquista il credito è responsabile solo per l’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quello ricevuto.

ALTRI ADEMPIMENTI

 

Fatta salva la  verifica della conformità edilizia ed urbanistica, della fattibilità degli interventi nel rispetto dei requisiti previsti,  dello sviluppo del progetto esecutivo, della stesura del computo metrico, del rispetto degli adempimenti previsti per gli specifici   lavori da eseguire:

 

  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica (art. 8 dlgs 192/2005 – dm 26 giugno 2015 dm relazione tecnica) o comunque ottenere le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
  • Nel caso non sia previsto alcun adempimento amministrativo predisporre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
  • Nel caso in cui gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile, non proprietario, va acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori
  • ape convenzionale ante intervento
  • ape convenzionale post intervento
  • asseverazione di un professionista/tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti (miglioramento classe energetica, requisiti tecnici, congruità delle spese sostenute)
  • Invio telematico  all’ENEA dell’asseverazione e delle singole pratiche per intervento da parte del  tecnico asseveratore (per sal e per fine lavori). I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a
    500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
  • conservare ed esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA tutta la documentazione
  • Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio
  • Nel caso di cessione del credito o sconto in fattura visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato

 

Si fa inoltre presente che per tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% (ecobonus o sismabonus), nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

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